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Umanità NL n° 15 Parole da non perdere


 

 

 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Parigi, 10 dicembre 1948
 
 
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri dellafamiglia umana e dei loro diritti, ugualied inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
 
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
 
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
 
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
 
 
 
 
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
 
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
 
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la pina realizzazione di questi impegni;
 
L'ASSEMBLEA GENERALE
 
proclama
 
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli ed a tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
 

 

 

 
 
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
20 novembre, 1989
 
 

 

 
Gli Stati parti alla presente Convenzione
 
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
 
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
 
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
 
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,
 
 
 
 
 
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
 
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
 
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
 
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
 
 
 
 
 
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
 
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
 
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
 
 
 
 
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
 
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
 
Prima parte
 
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
 
 
 
Si ringrazia Valentina Luise per la gentile concessione delle foto scattate durante i suoi viaggi in Brasile, Madagascar e Costa d'Avorio pubblicate in questa pagina.
 
Leggi la sua testimonianza in NL 15 Umanità - In forma di parole
 
 

 
 
Darwination
 
 
Noiosa la storia, noiosa la natura, noiosissima l’antropologia. Eppure.
 
Se Darwin aveva ragione, per la specie, la cosa fondamentale è l’adattamento. Se i dinosauri avessero preso in considerazione il gommone, ce ne sarebbero molti di più tra di noi, a parte la classe dirigente. Il migrante, potenzialmente anche più numeroso, ha capito che il giubbotto galleggiante o il salvagente avrebbero costituito per lui un plus molto più che l’inutile e forse ormai dannoso collo della giraffa. O il becco del gufo ciarlatano. La corsa all’evoluzione è comunque tutta ancora sub judice, ma nella storia le popolazioni stanziali non hanno vinto troppo spesso. Non guardate gli ultimi sette giorni, ma gli ultimi settanta o settemila anni. L’ordine mondiale non è più arricchitevi, ma adattatevi. Perché non rimanga ai residenti soltanto un delizioso ma unico juice soli con ghiaccio.
Massimo Bucchi, in Repubblica, Il Venerdì, 22 settembre 2017